1.3; Trezzini in: Commentario CPC 2011, art. 321 pag. 1411); che in concreto la reclamante, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del Giudice di pace sull'applicazione di norme di diritto o sull'accertamento dei fatti, si limita a ribadire la propria contestazione circa la sussistenza del credito di fr. 4500.– della fallita nei suoi confronti; che tale contestazione, infondata, è palesemente pretestuosa; che infatti il credito di fr. 4500.– risulta dall'inventario allestito dall'UEF di Cevio il 10 maggio 2010 dal quale si evince l'esistenza di un credito della fallita nei confronti della convenuta indicato quale “fattura RE 1 (casa __________) fr.