che le cause sono state congiunte per l'istruttoria e il giudizio; che con decisione 11 luglio 2011, il Giudice di pace, ritenendo fondata la pretesa degli istanti sulla base della documentazione agli atti, ha accolto le azioni condannando RE 1 al pagamento agli istanti di fr. 4500.– oltre interessi; che con reclamo 8 agosto 2011 RE 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento, il primo giudice avendo accolto l'istanza nonostante la pretesa di controparte non sia stata “giuridicamente comprovata”; che l'atto non è stato oggetto di intimazione; e considerando in diritto: