che tuttavia, le circostanze del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, i reclamanti essendo sprovvisti di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC); che non si pone problema di ripetibili all'istante, alla quale il reclamo non è stato notificato per osservazioni; per questi motivi, in applicazione dell'art. 322 CPC decide: 1. Il reclamo è respinto. 2. Non si prelevano spese giudiziarie, né si assegnano ripetibili. 3. Intimazione a: | | e ; . | Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.