che il fatto per i reclamanti di essere stati i precedenti proprietari del fondo in questione non garantisce loro alcun diritto particolare, in specie quello di ottenere “un termine adeguato per poter trovare una nuova sistemazione in altro stabile”; che in circostanze del genere, non potendosi ravvisare nella decisione impugnata né un'errata applicazione del diritto e tantomeno un accertamento manifestamente errato dei fatti, il reclamo si rivela manifestamente infondato; che di regola le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);