che nella fattispecie il 16 dicembre 2010 la nuova proprietaria ha concesso agli occupanti dell'immobile la facoltà di rimanervi fino al 31 marzo 2011 a titolo di comodato (doc. E); che ancorché non consta una formale accettazione della proposta, i convenuti hanno continuato ad occupare l'abitazione di proprietà della controparte, senza nemmeno addurre a quale titolo essi lo potessero fare gratuitamente;