a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b); che il Pretore, dopo avere accertato l'esistenza di un comodato concluso per atti concludenti e constatato la decorrenza del termine fissato per la riconsegna dell'immobile, ha ordinato l'espulsione dei convenuti; che i reclamanti rimproverano al primo giudice di aver erroneamente accertato la conclusione di un contratto di comodato dagli stessi mai accettato e tantomeno sottoscritto; che la censura, peraltro mai sollevata davanti al primo giudice, i convenuti essendosi limitati a ribadire la loro volontà di acquistare il fondo, è infondata;