{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-09-09", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2011-49_2011-09-09.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=110006&nX40_KEY=4921795&nTrefferzeile=74&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "51b552590c5e83aefea27b0b0987a0d0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.2011.49"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 09.09.2011 16.2011.49"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Espulsione del conduttore - comodato - forma - uso oltre il termine stabilito"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 20:49:02", "Checksum": "ae5b1cbfa182f35801c6b6b2ca8350cb", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 09.09.2011 16.2011.49\nRegesto:\nEspulsione del conduttore - comodato - forma - uso oltre il termine stabilito\n\nche\nsecondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione\ndel diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.\nb);\nche il Pretore, dopo avere accertato l'esistenza di un comodato concluso per atti concludenti e constatato la decorrenza del termine fissato per la riconsegna dell'immobile, ha ordinato l'espulsione dei convenuti;\nche i reclamanti rimproverano al primo giudice di aver erroneamente accertato la conclusione di un contratto di comodato dagli stessi mai accettato e tantomeno sottoscritto;\nche la censura, peraltro mai sollevata davanti al primo giudice, i convenuti essendosi limitati a ribadire la loro volontà di acquistare il fondo, è infondata;\nche nella fattispecie il 16 dicembre 2010 la nuova proprietaria ha concesso agli occupanti dell'immobile la facoltà di rimanervi fino al 31 marzo 2011 a titolo di comodato (doc. E);\nche ancorché non consta una formale accettazione della proposta, i convenuti hanno continuato ad occupare l'abitazione di proprietà della controparte, senza nemmeno addurre a quale titolo essi lo potessero fare gratuitamente;\nche, sulla base di tali circostanze, il Pretore senza incorrere in arbitrio poteva ammettere la conclusione di un contratto di comodato, tanto più che questo non necessita di particolare forma e può essere concluso anche per atti concludenti (Higi in: Zürcher Kommentar, n. 84 e 86 ad art. 305 CO);\nche l'uso della cosa essendosi protratto oltre il termine impartito, il comodante può, se il comodatario non provvede alla restituzione della cosa, ottenere la sua espulsione (Schärer/ Mauren-brecher in: Basler Kommentar, OR I, 4ª edizione, n. 2 e 14 ad art. 309 CO; Higi, op. cit., n. 5 e 12 ad art. 309 CO);\nche il fatto per i reclamanti di essere stati i precedenti proprietari del fondo in questione non garantisce loro alcun diritto particolare, in specie quello di ottenere “un termine adeguato per poter trovare una nuova sistemazione in altro stabile”;\nche in circostanze del genere, non potendosi ravvisare nella decisione impugnata né un'errata applicazione del diritto e tantomeno un accertamento manifestamente errato dei fatti, il reclamo si rivela manifestamente infondato;\nche di regola le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);\nche tuttavia, le circostanze del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, i reclamanti essendo sprovvisti di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC);\nche non si pone problema di ripetibili all'istante, alla quale il reclamo non è stato notificato per osservazioni;\nper questi motivi,\nin applicazione dell'art. 322 CPC\ndecide: 1. Il reclamo è respinto.\n2. Non si prelevano spese giudiziarie, né si assegnano ripetibili.\n3. Intimazione a:\n|\n|\ne ; .\n|\nComunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.\nPer la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello\nIl presidente La vicecancelliera\nRimedi giuridici\nNelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF."}