§ Dal montante lordo di fr. 3428.80 andranno dedotti e riversati agli istituti previdenziali preposti gli oneri sociali di legge. 2. e 3. Invariati. 4. Non si prelevano né tasse né spese, compensate le ripetibili. II. Non si prelevano tasse o spese. Le ripetibili sono compensate. III. L’istanza di assistenza giudiziaria presentata da RE 1 è accolta e la stessa è ammessa al beneficio del gratuito patrocinio da parte dell'PA 1. Lo Stato del Cantone Ticino verserà per la reclamante alla patrocinatrice d'ufficio un'indennità di fr. 850.–. IV. Notificazione a: