Per quanto attiene alla domanda di assistenza giudiziaria formulata dalla reclamante, limitatamente alle spese di patrocinio, l'art. 117 CPC concede il diritto al gratuito patrocinio a chiunque è sprovvisto dei mezzi necessari e la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo. In concreto, visto l'esito del reclamo rimane da verificare il requisito dell'indigenza, che è dato quando la persona non è in grado di provvedere con mezzi propri (reddito e sostanza) alle spese legali e di procedura senza intaccare il fabbisogno personale e quello della famiglia (DTF 135 I 221 consid. 5.1, 128 I 225 consid.