2 CPC) che per entrambe le sedi può essere calcolato in ragione in metà ciascuno, donde la loro compensazione. 5. Per quanto attiene alla domanda di assistenza giudiziaria formulata dalla reclamante, limitatamente alle spese di patrocinio, l'art. 117 CPC concede il diritto al gratuito patrocinio a chiunque è sprovvisto dei mezzi necessari e la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo.