Su detti importi sono dovuti gli interessi di mora del 5% dalla data di esigibilità dei rispettivi crediti dell'istante. 4. La procedura nelle azioni derivanti da contratto di lavoro è gratuita salvo in caso di temerarietà, non data in concreto (art. 115 CPC). Per quanto attiene alle ripetibili, le stesse vanno ripartite in proporzione al rispettivo grado di soccombenza delle parti (art. 106 cpv. 2 CPC) che per entrambe le sedi può essere calcolato in ragione in metà ciascuno, donde la loro compensazione.