13e non impugnato), fr. 126.40 lordi per il 3 febbraio 2010 e fr. 2328.25 lordi per il periodo dal 4 al 23 febbraio 2010. Per quanto attiene alle indennità di malattia di fr. 698.– netti percepite direttamente dalla convenuta dalla __________ per il periodo dal 15 al 21 febbraio 2010 (cfr. sentenza consid. 11 e 12), le stesse non possono essere riversate alla dipendente ritenuto che per lo stesso periodo le è stato riconosciuto il salario al 100% a carico della datrice di lavoro. Su detti importi sono dovuti gli interessi di mora del 5% dalla data di esigibilità dei rispettivi crediti dell'istante.