sentenza consid. 10). c) In merito all'entità del salario dopo il periodo di carenza, per il Pretore le parti avevano pattuito una copertura al 100% fra il 4° e il 14° giorno di malattia e una copertura all'80% dal 15° giorno per 730 giorni. Ora, come si è visto, il contratto di lavoro sottoscritto dalle parti prevedeva una retribuzione al 100% a partire dal 3º giorno (cfr. doc. A). D'altro canto, come ricordato dal primo giudice, il datore di lavoro aveva stipulato con la __________ una polizza assicurativa che prevedeva indennità giornaliere all'80% per 730 giorni, dedotto un periodo di attesa di 14 giorni (condizioni generali della polizza n. 44.007.168, in richiami II).