Si tratta di regola di un regime che comporta una riduzione delle prestazioni del datore di lavoro durante il periodo minimo previsto dalla legge, ma compensa questa riduzione mediante l'estensione del periodo durante il quale il datore di lavoro procede al versamento (Aubert in: Commentaire romand, CO I; n. 50 ad art. 324a CO). b) Per quanto attiene al periodo di carenza durante il quale non è prevista nessuna remunerazione, il Pretore ha accertato che il contratto prevedeva una retribuzione al 100% dopo un periodo di attesa di tre giorni. In realtà, dal contratto di lavoro sottoscritto dalle parti si evince che l'assenza per malattia sarebbe stata “retribuita al 100% dal 3 giorno” (cfr.