a) L'art. 324a cpv. 1 CO prevede che se il lavoratore è impedito senza sua colpa di lavorare per malattia, il datore di lavoro deve pagargli per un tempo limitato il salario, compresa un'adeguata indennità per perdita del salario in natura, a condizione che il rapporto di lavoro sia durato o sia stato stipulato per più di tre mesi. La durata del pagamento del salario dipende dalla durata del rapporto di lavoro.