Non basta segnatamente che il reclamante affermi l'arbitrarietà della decisione impugnata adducendo considerazioni generiche (DTF 133 III 591 consid. 2). 2. Nella fattispecie non è più litigioso il fatto che il contratto di lavoro sia stato disdetto dalla convenuta il 15 febbraio 2010 durante un periodo di inabilità lavorativa della lavoratrice, iniziato il 1° febbraio e concluso il 31 dicembre 2010, data per la quale le parti hanno pure sciolto consensualmente il loro rapporto di lavoro. Litigiose sono le indennità di malattia riconosciute dal primo giudice alla lavoratrice. a) L'art. 324a cpv.