D. Con reclamo 25 luglio 2011 RE 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone, previo conferimento dell'assistenza giudiziaria, l'annullamento. Essa rimprovera al primo giudice di aver erroneamente valutato i fatti ed erroneamente applicato il diritto, riconoscendole il salario nella misura ridotta dell'80% dal 15 febbraio 2010, anziché del 100% dal 3 febbraio al 31 dicembre 2010, e applicandole un periodo di attesa di tre giorni anziché di due. Essa contesta altresì l'addebito di ripetibili in favore di controparte. Nelle sue osservazioni del 16 agosto 2011 CO 1 ha proposto il rigetto del reclamo. Considerato in diritto: