, al pagamento del salario al 100% oltre alla relativa tredicesima dal 4 al 14 febbraio 2010 (fr. 1390.40 lordi) e dell'80% dal 15 febbraio al 31 dicembre 2010 (prestazione questa a carico dell’assicuratore malattia fatto salvo l’importo di fr. 698.– netti percepito dalla datrice di lavoro e non riversato alla dipendente). Non sono state prelevate tasse o spese mentre l'istante, ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria, è stata tenuta a versare alla convenuta fr. 250.– per ripetibili ridotte. D. Con reclamo 25 luglio 2011 RE 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone, previo conferimento dell'assistenza giudiziaria, l'annullamento.