C. Statuendo il 14 luglio 2011 il Pretore, basandosi sulle risultanze istruttorie dalle quali ha dedotto che la lettera di licenziamento era stata retrodatata al 28 gennaio 2010 ma consegnata alla dipendente solo il 15 febbraio 2010, ha concluso alla nullità della medesima poiché notificata durante la malattia della lavoratrice che ha avuto inizio il 1° febbraio e si è conclusa il 31 dicembre 2010, data di scioglimento consensuale del contratto. Il primo giudice ha quindi riconosciuto alla lavoratrice il diritto al pagamento delle vacanze non godute nel 2010 (fr. 974.15 lordi), al pagamento del salario al 100% oltre alla relativa tredicesima dal 4 al 14 febbraio 2010 (fr.