– oltre alla tredicesima. Con scritto 28 gennaio 2010 CO 1 ha disdetto il contratto per il 28 febbraio successivo non avendo ottenuto le necessarie autorizzazioni per poter esercitare l'attività di collocatrice di personale domestico nel Cantone Ticino. L'11 marzo 2010 RE 1, dopo aver eccepito la nullità della disdetta poiché notificatale il 15 febbraio 2010 durante un periodo di inabilità lavorativa, ha sollecitato il pagamento del salario del mese di febbraio 2010, che la datrice di lavoro non le ha versato.