{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-05-14", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2011-47_2012-05-14.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=111353&nX40_KEY=4711122&nTrefferzeile=66&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "6b41834bbd0e0fef882b144873ebb9f8"}, "Scrapedate": "2026-02-10", "Num": ["16.2011.47"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 14.05.2012 16.2011.47"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contratto di lavoro - disdetta - salario durante la malattia - AG per spese di patrocinio - indigenza - calcolo dell'indennità del patrocinatore in assenza della nota professionale"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "10.02.2026 02:20:40", "Checksum": "5168ad85a9794a74c99e4dd32ab9d590", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 14.05.2012 16.2011.47\nRegesto:\nContratto di lavoro - disdetta - salario durante la malattia - AG per spese di patrocinio - indigenza - calcolo dell'indennità del patrocinatore in assenza della nota professionale\n\n\n3. Accogliendo parzialmente il reclamo e ricorrendo le premesse dell'art. 327 cpv. 2 lett. b CPC, la decisione impugnata deve essere riformata con il conseguente accoglimento dell'istanza nella misura di: fr. 974.15 lordi per vacanze non godute (cfr. sentenza consid. 13e non impugnato), fr. 126.40 lordi per il 3 febbraio 2010 e fr. 2328.25 lordi per il periodo dal 4 al 23 febbraio 2010. Per quanto attiene alle indennità di malattia di fr. 698.– netti percepite direttamente dalla convenuta dalla __________ per il periodo dal 15 al 21 febbraio 2010 (cfr. sentenza consid. 11 e 12), le stesse non possono essere riversate alla dipendente ritenuto che per lo stesso periodo le è stato riconosciuto il salario al 100% a carico della datrice di lavoro.\nSu detti importi sono dovuti gli interessi di mora del 5% dalla data di esigibilità dei rispettivi crediti dell'istante.\n4. La procedura nelle azioni derivanti da contratto di lavoro è gratuita salvo in caso di temerarietà, non data in concreto (art. 115 CPC). Per quanto attiene alle ripetibili, le stesse vanno ripartite in proporzione al rispettivo grado di soccombenza delle parti (art. 106 cpv. 2 CPC) che per entrambe le sedi può essere calcolato in ragione in metà ciascuno, donde la loro compensazione.\n5. Per quanto attiene alla domanda di assistenza giudiziaria formulata dalla reclamante, limitatamente alle spese di patrocinio, l'art. 117 CPC concede il diritto al gratuito patrocinio a chiunque è sprovvisto dei mezzi necessari e la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo. In concreto, visto l'esito del reclamo rimane da verificare il requisito dell'indigenza, che è dato quando la persona non è in grado di provvedere con mezzi propri (reddito e sostanza) alle spese legali e di procedura senza intaccare il fabbisogno personale e quello della famiglia (DTF 135 I 221 consid. 5.1, 128 I 225 consid. 2.5.1). Siccome la situazione finanziaria determinante è quella del richiedente al momento della presentazione della sua domanda di gratuito patrocinio (Trezzini in: Commentario CPC 2011, art. 117 pag. 466), nella fattispecie ci si può senz'altro riferire alla valutazione effettuata dal primo giudice che tien conto della situazione finanziaria della reclamante pochi giorni prima della sua domanda. La domanda può essere accolta anche in questa sede.\nPer quel che è dell'indennità spettante alla patrocinatrice d'ufficio, in mancanza di una nota professionale (che incombeva all'avvocata produrre: sentenza del Tribunale federale 2C_421/2011 del 9 gennaio 2012, consid. 9.3), occorre procedere per apprezzamento. In concreto la legale ha redatto il memoriale di reclamo (6 pagine di testo). Considerate anche le altre probabili prestazioni (colloqui con la cliente, telefonate, ecc.), un avvocato diligente e speditivo avrebbe verosimilmente profuso nell'assolvimento del mandato una mezza giornata di lavoro (retribuita a fr. 180.– l'ora: art. 4 cpv. 1 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria: RL 3.1.1.7.1), cui si aggiungono le spese (10%: art. 6 cpv. 1 del regolamento citato) e l'IVA (8%). L'indennità di patrocinio può dunque essere ragionevolmente fissata in fr. 850.–.\nPer questi motivi,\ndecide: I. Il reclamo è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata:\n1. L’istanza è parzialmente accolta.\n1.1 Di conseguenza CO 1 è condannata a pagare a RE 1:\n– fr. 974.15 lordi oltre interessi del 5% dal 1° gennaio 2011;\n– fr. 2454.65 lordi oltre interessi del 5% dal 1° marzo 2010.\n§ Dal montante lordo di fr. 3428.80 andranno dedotti e riversati agli istituti previdenziali preposti gli oneri sociali di legge.\n2. e 3. Invariati.\n4. Non si prelevano né tasse né spese, compensate le ripetibili.\nII. Non si prelevano tasse o spese. Le ripetibili sono compensate.\nIII. L’istanza di assistenza giudiziaria presentata da RE 1 è accolta e la stessa è ammessa al beneficio del gratuito patrocinio da parte dell'PA 1. Lo Stato del Cantone Ticino verserà per la reclamante alla patrocinatrice d'ufficio un'indennità di fr. 850.–.\nIV. Notificazione a:\nComunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.\nPer la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello\nIl presidente La vicecancelliera\nRimedi giuridici\nNelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF."}