{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-05-14", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2011-47_2012-05-14.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=111353&nX40_KEY=4921773&nTrefferzeile=70&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "6b41834bbd0e0fef882b144873ebb9f8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.2011.47"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 14.05.2012 16.2011.47"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contratto di lavoro - disdetta - salario durante la malattia - AG per spese di patrocinio - indigenza - calcolo dell'indennità del patrocinatore in assenza della nota professionale"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:09:13", "Checksum": "49576eb0be1b3eeb7d1256f764a1cabe", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 14.05.2012 16.2011.47\nRegesto:\nContratto di lavoro - disdetta - salario durante la malattia - AG per spese di patrocinio - indigenza - calcolo dell'indennità del patrocinatore in assenza della nota professionale\n\n\na) L'art. 324a cpv. 1 CO prevede che se il lavoratore è impedito senza sua colpa di lavorare per malattia, il datore di lavoro deve pagargli per un tempo limitato il salario, compresa un'adeguata indennità per perdita del salario in natura, a condizione che il rapporto di lavoro sia durato o sia stato stipulato per più di tre mesi. La durata del pagamento del salario dipende dalla durata del rapporto di lavoro. Se un tempo più lungo non è stato convenuto o stabilito per contratto normale o contratto collettivo, il datore di lavoro deve pagare, nel primo anno di servizio, il salario per almeno tre settimane e poi, per un tempo adeguatamente più lungo, secondo la durata del rapporto di lavoro e le circostanze particolari (art. 324a cpv. 2 CO). L'art. 324a cpv. 4 CO prevede la possibilità di derogare al regime di base legale mediante un accordo scritto, un contratto normale o un contratto collettivo che sancisca un ordinamento almeno equivalente per il lavoratore. Si tratta di regola di un regime che comporta una riduzione delle prestazioni del datore di lavoro durante il periodo minimo previsto dalla legge, ma compensa questa riduzione mediante l'estensione del periodo durante il quale il datore di lavoro procede al versamento (Aubert in: Commentaire romand, CO I; n. 50 ad art. 324a CO).\nb) Per quanto attiene al periodo di carenza durante il quale non è prevista nessuna remunerazione, il Pretore ha accertato che il contratto prevedeva una retribuzione al 100% dopo un periodo di attesa di tre giorni. In realtà, dal contratto di lavoro sottoscritto dalle parti si evince che l'assenza per malattia sarebbe stata “retribuita al 100% dal 3 giorno” (cfr. doc. A). Ciò premesso l'interpretazione del primo giudice appare manifestamente errata giacché la perdita di guadagno va intesa retribuita a partire dal terzo giorno (in concreto dal 3 febbraio 2010), ovvero dopo un periodo di attesa di due giorni. In questo senso il reclamo deve quindi essere accolto con il conseguente riconoscimento alla lavoratrice di un ulteriore giorno di salario al 100% pari a fr. 126.40 lordi (cfr. sentenza consid. 10).\nc) In merito all'entità del salario dopo il periodo di carenza, per il Pretore le parti avevano pattuito una copertura al 100% fra il 4° e il 14° giorno di malattia e una copertura all'80% dal 15° giorno per 730 giorni. Ora, come si è visto, il contratto di lavoro sottoscritto dalle parti prevedeva una retribuzione al 100% a partire dal 3º giorno (cfr. doc. A). D'altro canto, come ricordato dal primo giudice, il datore di lavoro aveva stipulato con la __________ una polizza assicurativa che prevedeva indennità giornaliere all'80% per 730 giorni, dedotto un periodo di attesa di 14 giorni (condizioni generali della polizza n. 44.007.168, in richiami II).\nOra, la deroga al regime di base (sopra consid. a) deve essere pattuita in forma scritta. Trattandosi di un accordo che concerne i diritti minimi del lavoratore, esso deve menzionare i punti essenziali del regime convenzionale, quali ad esempio la percentuale del guadagno assicurato, i rischi coperti, la durata delle prestazioni e, se del caso, la durata del periodo di attesa. Ove il datore di lavoro stipuli un'assicurazione d'indennità giornaliere in caso di malattia, l'accordo indica anche le modalità di finanziamento dei premi assicurativi; per il resto può rinviare alla condizioni generali di assicurazione o a un altro documento tenuto a disposizione del lavoratore (DTF 135 III 647 in alto; 131 III 623 consid. 2.5.1 con numerosi riferimenti dottrinali).\nd) Nella fattispecie, come si è detto, il contratto prevedeva unicamente che la malattia fosse retribuita al 100%, senza che vi fosse un accenno, quanto meno alle condizioni generali, alla copertura assicurativa della __________. E siccome il datore di lavoro non può opporre al dipendente una copertura assicurativa della quale questi è all'oscuro non essendovene alcun accenno nel contratto di lavoro, come in concreto, non si può ritenere che vi fosse un accordo ai sensi dell'art. 324a cpv. 4 CO con la conseguenza che l'art. 324a cpv. da 1 a 3 CO ritrova la sua applicabilità (Streiff/von Kaenel, Arbeitsvertrag, 6ª edizione, n. 285 ad art. 324a/b CO; Aubert, op. cit., n. 63 ad art. 324a CO; Wyler, Droit du travail, 2ª edizione, pag. 233).\nOra, nella misura in cui il contratto di lavoro non stabilisce la durata dell'obbligo di remunerazione del 100% del salario durante la malattia, ed è impensabile che il datore di lavoro si fosse assunto un tale onere sine die anche perché il salario durante la malattia ha quale scopo quello di supplire alla perdita di guadagno per una durata limitata (DTF 131 V 298), la lavoratrice aveva diritto di percepire il salario integrale per tre settimane (art. 324a cpv. 2 CO) ovvero dal 3 al 23 febbraio 2010 (pari a fr. 126.40 lordi per 20 giorni per un totale di fr. 2528.– lordi, il 3 febbraio 2010 essendo già stato considerato come dal precedente consid. b), dedotti fr. 199.45 percepiti direttamente dalla __________ per i giorni dal 22 al 23 febbraio 2010 (cfr. doc. H), con un saldo a suo favore di fr. 2328.25 lordi. Ne discende che riconoscendo all'istante il salario ridotto dell'80% per il periodo dal 15 al 23 febbraio 2010, il primo giudice è incorso in un'errata applicazione del diritto. Il reclamo va dunque parzialmente accolto su questo punto."}