{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-05-14", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2011-47_2012-05-14.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=111353&nX40_KEY=4921773&nTrefferzeile=70&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "6b41834bbd0e0fef882b144873ebb9f8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.2011.47"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 14.05.2012 16.2011.47"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contratto di lavoro - disdetta - salario durante la malattia - AG per spese di patrocinio - indigenza - calcolo dell'indennità del patrocinatore in assenza della nota professionale"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:09:13", "Checksum": "49576eb0be1b3eeb7d1256f764a1cabe", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 14.05.2012 16.2011.47\nRegesto:\nContratto di lavoro - disdetta - salario durante la malattia - AG per spese di patrocinio - indigenza - calcolo dell'indennità del patrocinatore in assenza della nota professionale\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n. |\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nGiani, presidente, Epiney-Colombo e Fiscalini |\n|\nvicecancelliera: |\nPetralli Zeni |\nsedente per statuire sul reclamo 25 luglio 2011 presentato da\n|\n|\nRE 1\n|\n|\n|\n|\ncontro la sentenza emessa il 14 luglio 2011 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Città nella causa DI.2010.97 (contratto di lavoro) promossa con istanza 20 maggio 2010 nei confronti di |\n|\n|\n|\nCO 1\n|\n||\n|\n|\n|\n|\n|\nesaminati gli atti\nritenuto\nin fatto: A. RE 1 è stata assunta alle dipendenze della CO 1, ditta attiva nella ricerca di personale domestico, in qualità di “Regional Manager” dal 1° agosto 2009 con uno stipendio mensile lordo di fr. 3500.– oltre alla tredicesima. Con scritto 28 gennaio 2010 CO 1 ha disdetto il contratto per il 28 febbraio successivo non avendo ottenuto le necessarie autorizzazioni per poter esercitare l'attività di collocatrice di personale domestico nel Cantone Ticino. L'11 marzo 2010 RE 1, dopo aver eccepito la nullità della disdetta poiché notificatale il 15 febbraio 2010 durante un periodo di inabilità lavorativa, ha sollecitato il pagamento del salario del mese di febbraio 2010, che la datrice di lavoro non le ha versato. Dalla __________, assicuratrice della datrice di lavoro, la lavoratrice ha percepito indennità giornaliere di malattia, pari all'80 % del salario, dal 15 febbraio al 31 dicembre 2010.\nB. Con istanza 20 maggio 2010 RE 1 ha convenuto CO 1 davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Città per ottenere – previo conferimento dell'assistenza giudiziaria – l'accertamento della nullità della disdetta notificatale durante la malattia e il pagamento dello stipendio di fr. 3586.30 netti mensili oltre interessi dal 1° febbraio 2010, dedotta l'indennità di malattia incassata dalla __________. All'udienza del 30 giugno 2010, indetta per la discussione, la convenuta ha proposto di respingere l'istanza contestando la sussistenza di un credito a favore della lavoratrice. Essa, poi, ha contestato di avere trasmesso una disdetta nulla rilevando che il 28 gennaio 2010 la lavoratrice era abile al lavoro.\nC. Statuendo il 14 luglio 2011 il Pretore, basandosi sulle risultanze istruttorie dalle quali ha dedotto che la lettera di licenziamento era stata retrodatata al 28 gennaio 2010 ma consegnata alla dipendente solo il 15 febbraio 2010, ha concluso alla nullità della medesima poiché notificata durante la malattia della lavoratrice che ha avuto inizio il 1° febbraio e si è conclusa il 31 dicembre 2010, data di scioglimento consensuale del contratto. Il primo giudice ha quindi riconosciuto alla lavoratrice il diritto al pagamento delle vacanze non godute nel 2010 (fr. 974.15 lordi), al pagamento del salario al 100% oltre alla relativa tredicesima dal 4 al 14 febbraio 2010 (fr. 1390.40 lordi) e dell'80% dal 15 febbraio al 31 dicembre 2010 (prestazione questa a carico dell’assicuratore malattia fatto salvo l’importo di fr. 698.– netti percepito dalla datrice di lavoro e non riversato alla dipendente). Non sono state prelevate tasse o spese mentre l'istante, ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria, è stata tenuta a versare alla convenuta fr. 250.– per ripetibili ridotte.\nD. Con reclamo 25 luglio 2011 RE 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone, previo conferimento dell'assistenza giudiziaria, l'annullamento. Essa rimprovera al primo giudice di aver erroneamente valutato i fatti ed erroneamente applicato il diritto, riconoscendole il salario nella misura ridotta dell'80% dal 15 febbraio 2010, anziché del 100% dal 3 febbraio al 31 dicembre 2010, e applicandole un periodo di attesa di tre giorni anziché di due. Essa contesta altresì l'addebito di ripetibili in favore di controparte. Nelle sue osservazioni del 16 agosto 2011 CO 1 ha proposto il rigetto del reclamo.\nConsiderato\nin diritto: 1. Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che il reclamante non può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente la propria opinione a quella del primo giudice (DTF 136 II 494 consid. 2.8; 134 II 351 consid. 3; 133 III 589 consid. 4.1), bensì deve dimostrare, attraverso un'argomentazione chiara e dettagliata, che l'autorità inferiore ha emanato una decisione manifestamente insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed equità (DTF 135 V 4 consid. 1.3, con rinvii). Non basta segnatamente che il reclamante affermi l'arbitrarietà della decisione impugnata adducendo considerazioni generiche (DTF 133 III 591 consid. 2).\n2. Nella fattispecie non è più litigioso il fatto che il contratto di lavoro sia stato disdetto dalla convenuta il 15 febbraio 2010 durante un periodo di inabilità lavorativa della lavoratrice, iniziato il 1° febbraio e concluso il 31 dicembre 2010, data per la quale le parti hanno pure sciolto consensualmente il loro rapporto di lavoro. Litigiose sono le indennità di malattia riconosciute dal primo giudice alla lavoratrice."}