osservato che con l'emanazione del presente decreto decade l'effetto sospensivo concesso al reclamo il 25 luglio 2011; considerato che di regola le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma nel caso specifico si può eccezionalmente rinunciare a ogni prelievo, gli oneri amministrativi d'incasso vanificando in pratica ogni tornaconto per l'erario pubblico (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC); stabilito che non si pone problema di ripetibili alla controparte alla quale il reclamo non è stato notificato per osservazioni; decide: 1. Il reclamo è stralciato dai ruoli per mancato versamento dell'anti-cipo. 2. Non si prelevano spese giudiziarie, né si assegnano ripetibili. 3.