che vista la particolarità del caso e i motivi di annullamento del giudizio impugnato, non si prelevano spese giudiziarie; che, in merito alle ripetibili, la reclamante ottiene causa vinta sul principio, ma non sul formale accertamento chiesto alla Camera circa l’inesistenza di una sua responsabilità; che, quindi, equitativamente appare giusto compensare le ripetibili. per questi motivi, decide: 1. Il reclamo è accolto nel senso che la decisione 22 giugno 2011 del Giudice di pace supplente del circolo di Bellinzona è annullata e gli atti ritornati al primo giudice per nuovo giudizio ai sensi dei considerandi. 2. Non si riscuotono spese giudiziarie né si assegnano ripetibili. 3.