3 lett. b CPC); che, quindi, come autorità di conciliazione il Giudice di pace non poteva più statuire nel merito della controversia, tanto meno se si pensa che l'attore ha introdotto, il 26 maggio 2011, un'azione semplificata sulla base dell'art. 240 CPC; che in tali circostanze la decisione deve essere annullata; che, invero, l'istanza del 26 maggio 2011 non adempie manifestamente i requisiti dell'art. 244 CPC; che rinviando gli atti al Giudice di pace, questi assegnerà a CO 1 un breve termine per sanare l'istanza, dopo di ché seguirà la procedura semplificata degli art. 245 segg.