che la documentazione prodotta con il reclamo e con le osservazioni (e non davanti al primo giudice) è irricevibile, l'art. 326 cpv. 1 CPC vietando alle parti di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni; che, nella fattispecie, il giudice di pace ha statuito sull'istanza presentata da CO 1 il 29 aprile 2011; che al riguardo, nella decisione impugnata il primo giudice si è riferito all'art. 212 CPC; che secondo tale disposizione se l'attore ne fa richiesta, l'autorità di conciliazione può giudicare essa stessa le controversie patrimoniali con un valore litigioso fino a fr.