Per questi motivi, in applicazione dell'art. 322 CPC decide: 1. Il reclamo 24 giugno 2011 è accolto. La decisione 20 giugno 2011 del Giudice di pace del circolo di Capriasca è annullata e gli atti sono rinviati al primo giudice ai sensi dei considerandi. 2. Non si prelevano spese giudiziarie né si assegnano spese ripetibili. 3. Intimazione a: | | ; . | Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Capriasca.