c CPC); che simili presupposti si ravviserebbero solo qualora la stesura del memoriale avesse cagionato al reclamante particolari costi oppure comportato apprezzabile dispendio di tempo o perdite di guadagno; che tali premesse non si riscontrano nella fattispecie, l'interessato avendo potuto redigere il memoriale da sé, senza incontrare disagi d'ordine professionale né affrontare esborsi di rilievo; che, per di più, allo Stato del Cantone Ticino possono essere addebitate le spese processuali ma non quelle ripetibili (art. 107 cpv. 2 CPC) né il diritto cantonale prevede una norma in proposito; Per questi motivi, in applicazione dell'art. 322 CPC decide: