1 CPC, ciò che comporta la nullità del suo giudizio (Trezzini, op. cit., n. 4 ad art. 53 pag. 109); che l'accoglimento del reclamo impone l'annullamento della decisione impugnata e in conseguente rinvio degli atti al primo giudice affinché proceda alla convocazione delle parti (art. 202 cpv. 3 CPC); che la palese fondatezza del reclamo e richiamato il principio di celerità che impone ove sia possibile una procedura semplificata, dispensa dalla notifica del reclamo alla controparte per eventuali osservazioni (Trezzini, op. cit., art. 322 pag. 1414); che le spese giudiziarie seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv.