a CPC); che l'atto non è stato oggetto di intimazione; e considerando in diritto: che la decisione impugnata è stata comunicata il 14 aprile 2011 sicché al procedimento di impugnazione si applica il nuovo Codice di procedura civile svizzero entrato in vigore il 1° gennaio 2011; che la decisione sulla competenza territoriale rappresenta una decisione finale quando, come in concreto, stabilisce l'incompetenza e non entra nel merito della causa (art. 236 CPC; Trezzini in: Commentario CPC 2011, n. 3 ad Oss.