{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-08-03", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2011-44_2011-08-03.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=109981&nX40_KEY=4921795&nTrefferzeile=78&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "9349e26e1a7d8047acbb9d94e579040e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.2011.44"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 03.08.2011 16.2011.44"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Conciliazione - competenza territoriale - vertenza di natura contrattuale - foro del domicilio o della prestazione caratteristica - diritto di essere sentito - reclamo accolto senza notifica alla controparte"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 20:49:00", "Checksum": "d86f9843f02969201618c2465fc625a5", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 03.08.2011 16.2011.44\nRegesto:\nConciliazione - competenza territoriale - vertenza di natura contrattuale - foro del domicilio o della prestazione caratteristica - diritto di essere sentito - reclamo accolto senza notifica alla controparte\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n. |\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nGiani, presidente, Epiney-Colombo e Fiscalini |\n|\nvicecancelliera: |\nPetralli Zeni |\nsedente per statuire sul reclamo 24 giugno 2011 presentato da\n|\n|\nRE 1\n|\n|\n|\n|\ncontro la sentenza emessa il 20 giugno 2011 dal Giudice di pace del circolo di Capriasca nella causa promossa con istanza 8 giugno 2011 nei confronti di |\n|\n|\n|\nCO 1;\n|\n||\n|\n|\n|\n|\n|\nesaminati gli atti\nritenuto\nin fatto: che l'8 giugno 2011 RE 1 ha introdotto davanti al Giudice di pace del circolo di Capriasca un'istanza di conciliazione ai sensi dell'art. 202 CPC, chiedendo di convocare CO 1 per una conciliazione, rispettivamente di condannarlo al pagamento di fr. 932.– oltre accessori (art. 212 CPC), rivendicati a saldo di una fattura emessa il 17 marzo 2011 per “prestazioni di consulenze legali in relazione ad una vertenza litigiosa tra la controparte e una terza persona”;\nche con decisione 20 giugno 2011 il Giudice di pace, preso atto che il convenuto non era domiciliato nella sua giurisdizione, ha accertato la propria incompetenza territoriale e ha rinviato gli atti all'istante invitandolo a ripresentare l'istanza alla giudicatura di pace competente;\nche con reclamo 24 giugno 2011 RE 1 è insorto contro il giudizio appena citato postulandone l'annullamento, il primo giudice avendo erroneamente applicato il diritto procedurale negando la propria competenza territoriale (art. 320 lett. a CPC);\nche l'atto non è stato oggetto di intimazione;\ne considerando\nin diritto: che la decisione impugnata è stata comunicata il 14 aprile 2011 sicché al procedimento di impugnazione si applica il nuovo Codice di procedura civile svizzero entrato in vigore il 1° gennaio 2011;\nche la decisione sulla competenza territoriale rappresenta una decisione finale quando, come in concreto, stabilisce l'incompetenza e non entra nel merito della causa (art. 236 CPC; Trezzini in: Commentario CPC 2011, n. 3 ad Oss. Art. 9–46 pag. 25), donde la ricevibilità del reclamo (art. 319 CPC);\nche il reclamante rimprovera al primo giudice di aver erroneamente accertato la propria incompetenza territoriale senza neppure aver dato la possibilità alle parti, in particolare a lui, di esprimersi sulla questione;\nche, soggiunge, trattandosi di una vertenza di natura contrattuale l'art. 31 CPC prevede espressamente sia la competenza del giudice del domicilio del convenuto (foro generale: art. 10 cpv. 1 lett. a CPC) sia quella del giudice del luogo in cui deve essere eseguita la prestazione caratteristica;\nche in concreto, non trattandosi di una vertenza per la quale è previsto un foro imperativo (art. 9 CPC), per potersi determinare sulla sua competenza territoriale (art. 59 CPC), il giudice di pace avrebbe dovuto fondarsi sulle motivazioni e conclusioni dell'istante (Trezzini, op. cit., n. 3Ba ad art. 59 pag. 179 e 180);\nche non avendo offerto alle parti la possibilità di esprimersi, il primo giudice ha manifestamente violato il loro diritto di essere sentite garantito dall'art. 53 cpv. 1 CPC, ciò che comporta la nullità del suo giudizio (Trezzini, op. cit., n. 4 ad art. 53 pag. 109);\nche l'accoglimento del reclamo impone l'annullamento della decisione impugnata e in conseguente rinvio degli atti al primo giudice affinché proceda alla convocazione delle parti (art. 202 cpv. 3 CPC);\nche la palese fondatezza del reclamo e richiamato il principio di celerità che impone ove sia possibile una procedura semplificata, dispensa dalla notifica del reclamo alla controparte per eventuali osservazioni (Trezzini, op. cit., art. 322 pag. 1414);\nche le spese giudiziarie seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);\nche, tuttavia, le circostanze del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo di spese processuali (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC);\nche RE 1 rivendica un'indennità (imprecisata) a titolo di ripetibili, ma non essendo patrocinato da un legale potrebbe contare solo su un'indennità “d'inconvenienza” in casi motivati (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC);\nche simili presupposti si ravviserebbero solo qualora la stesura del memoriale avesse cagionato al reclamante particolari costi oppure comportato apprezzabile dispendio di tempo o perdite di guadagno;\nche tali premesse non si riscontrano nella fattispecie, l'interessato avendo potuto redigere il memoriale da sé, senza incontrare disagi d'ordine professionale né affrontare esborsi di rilievo;\nche, per di più, allo Stato del Cantone Ticino possono essere addebitate le spese processuali ma non quelle ripetibili (art. 107 cpv. 2 CPC) né il diritto cantonale prevede una norma in proposito;\nPer questi motivi,\nin applicazione dell'art. 322 CPC\ndecide: 1. Il reclamo 24 giugno 2011 è accolto. La decisione 20 giugno 2011 del Giudice di pace del circolo di Capriasca è annullata e gli atti sono rinviati al primo giudice ai sensi dei considerandi.\n2. Non si prelevano spese giudiziarie né si assegnano spese ripetibili.\n3. Intimazione a:\n|\n|\n; .\n|\nComunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Capriasca.\nPer la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello\nIl presidente La vicecancelliera\nRimedi giuridici"}