c CPC ticinese. Per di più, la reclamante non ha contestato la retrodatazione della disdetta e la consegna della medesima al lavoratore il 15 febbraio 2010, di modo che l'estensione della domanda dell'istante anche al salario del mese di marzo 2010 non avrebbe dovuto sorprenderla, essendo il risultato della semplice applicazione dell'art. 335c cpv. 1 CO (Favre/Munoz/Tobler, Le contrat de travail, Code annoté, 2010, n. 1.1 ad art. 335c CO). Ne discende che il reclamo, che non ha evidenziato né un'errata applicazione del diritto e neppure un accertamento manifestamente errato dei fatti, deve essere respinto.