Ci è stata consegnata a tutti una lettera retrodatata…la disdetta è stata consegnata a tutti i dipendenti il medesimo giorno” (cfr. deposizione del 14 dicembre 2010, verbali pag. 2 e 3). Ciò posto, il fatto per il primo giudice di essersi basato su queste emergenze processuali per accogliere la richiesta dell'istante intesa al pagamento del salario del mese di marzo 2010, ancorché formulata con le conclusioni di causa che la convenuta non ha peraltro contestato (Cocchi/Trezzini, CPC annotato e massimato, Appendice 2000/2004, n. 12 e 565 ad art. 417), non può essere censurato avendo questi agito nell'ambito dei poteri riconosciutigli dall'art. 417 cpv 1 lett. c CPC ticinese.