Questo disposto conferisce infatti al giudice la facoltà di procedere d'ufficio a tutte le indagini necessarie per stabilire i fatti decisivi di causa, non essendo vincolato dalle domande di prova delle parti. Alle stesse compete sempre l'obbligo di produrre la documentazione e le prove a sostegno delle loro argomentazioni, nondimeno il giudice può indagare sulla vera fattispecie, in particolare sulla verità e la completezza dei fatti, potendo fondare il suo giudizio su circostanze sulle quali le parti non hanno fondato le loro tesi e potendo prendere in considerazione anche prove non proposte nel processo (Cocchi/Trezzini, CPC annotato e massimato, Lugano 2000, n. 1 e 963 ad art. 417).