Nella fattispecie è vero che negli allegati preliminari l'istante nulla aveva eccepito in merito alla data di ricevimento della disdetta, sennonché nell'istanza egli si era espressamente riservato la possibilità di “contestare la disdetta a dipendenza delle risultanze istruttorie“ (cfr. pag. 4 punto 6 in fine). E nel suo memoriale scritto del 4 aprile 2011 egli, richiamandosi a quanto emerso dall'istruttoria che ha “chiarito che la disdetta è stata allestita e firmata e consegnata il 15 febbraio 2010 e retrodatata il 28 gennaio 2010” (cfr. conclusioni pag. 2), ha rivendicato il salario anche per il mese di marzo 2010. Su questo punto la decisione del Pretore resiste alla critica.