Secondo il Pretore la disdetta del contratto di lavoro decorre dal 31 marzo 2010 poiché l'istruttoria aveva permesso di accertare che la lettera di licenziamento datata 28 gennaio 2010 era stata effettivamente consegnata al dipendente solo il 15 febbraio 2010. La reclamante non condivide quest'accertamento, non avendo l'istante contestato la data di ricevimento della disdetta, ciò che di fatto rendeva superflua la verifica di una circostanza non controversa, la disdetta 28 gennaio 2010 dovendo quindi essere considerata valida per la fine del mese di febbraio 2010.