Con decreto del 6 luglio 2011 il presidente della Camera ha respinto la domanda di concessione dell'effetto sospensivo al reclamo. Nelle sue osservazioni del 18 luglio 2011 CO 1 ha proposto il rigetto del reclamo. Considerando in diritto: 1. Fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, i procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore del Codice di diritto processuale civile svizzero continuano a essere regolati dalla legge anteriore (art. 404 cpv. 1 CPC). Alle impugnazioni si applica invece il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione (art. 405 cpv.