La reclamante rimprovera al primo giudice di aver erroneamente valutato i fatti ed erroneamente applicato il diritto, ritenendo valida la disdetta del contratto solo per la fine del mese di marzo 2010 nonostante l'istante non abbia mai allegato tale circostanza, non avendo mai preteso che la lettera di licenziamento del 28 gennaio 2010 gli fosse stata consegnata solo il 15 febbraio 2010. Essa sostiene quindi che riconoscendo all'istante una mensilità nemmeno rivendicata il primo giudice si è sospinto ultra petita. Con decreto del 6 luglio 2011 il presidente della Camera ha respinto la domanda di concessione dell'effetto sospensivo al reclamo.