Quanto all'importo posto in esecuzione dalla convenuta, il primo giudice non ha ritenuto provato nessun credito a favore della stessa per pretesi prelievi indebiti da parte del lavoratore. D. Con reclamo 30 giugno 2011 RE 1 รจ insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento. La reclamante rimprovera al primo giudice di aver erroneamente valutato i fatti ed erroneamente applicato il diritto, ritenendo valida la disdetta del contratto solo per la fine del mese di marzo 2010 nonostante l'istante non abbia mai allegato tale circostanza, non avendo mai preteso che la lettera di licenziamento del 28 gennaio 2010 gli fosse stata consegnata solo il 15 febbraio 2010.