Esperita l'istruttoria le parti hanno presentato delle conclusioni. C. Statuendo il 17 giugno 2011 il Pretore, dopo avere accertato che la lettera di licenziamento era stata retrodatata al 28 gennaio 2010 ma consegnata al dipendente solo il 15 febbraio 2010, ha ritenuto efficace la disdetta per la fine del mese di marzo 2010, e ha così accolto la richiesta dell'istante intesa al pagamento dei salari dei mesi di febbraio e marzo 2010 oltre alla tredicesima, non riconoscendo nulla per vacanze non godute. Quanto all'importo posto in esecuzione dalla convenuta, il primo giudice non ha ritenuto provato nessun credito a favore della stessa per pretesi prelievi indebiti da parte del lavoratore.