{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-05-14", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2011-42_2012-05-14.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=111355&nX40_KEY=4921772&nTrefferzeile=84&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "a90a49930461b0f95c904e1695328ca4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.2011.42"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 14.05.2012 16.2011.42"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contratto di lavoro - facoltà di indagine del giudice - data di validità della disdetta - consegna effettiva"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 20:40:41", "Checksum": "e7e7e752c5bcd9f61236d3ef38a92360", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 14.05.2012 16.2011.42\nRegesto:\nContratto di lavoro - facoltà di indagine del giudice - data di validità della disdetta - consegna effettiva\n\n\n3. Secondo il Pretore la disdetta del contratto di lavoro decorre dal 31 marzo 2010 poiché l'istruttoria aveva permesso di accertare che la lettera di licenziamento datata 28 gennaio 2010 era stata effettivamente consegnata al dipendente solo il 15 febbraio 2010. La reclamante non condivide quest'accertamento, non avendo l'istante contestato la data di ricevimento della disdetta, ciò che di fatto rendeva superflua la verifica di una circostanza non controversa, la disdetta 28 gennaio 2010 dovendo quindi essere considerata valida per la fine del mese di febbraio 2010.\nNella fattispecie è vero che negli allegati preliminari l'istante nulla aveva eccepito in merito alla data di ricevimento della disdetta, sennonché nell'istanza egli si era espressamente riservato la possibilità di “contestare la disdetta a dipendenza delle risultanze istruttorie“ (cfr. pag. 4 punto 6 in fine). E nel suo memoriale scritto del 4 aprile 2011 egli, richiamandosi a quanto emerso dall'istruttoria che ha “chiarito che la disdetta è stata allestita e firmata e consegnata il 15 febbraio 2010 e retrodatata il 28 gennaio 2010” (cfr. conclusioni pag. 2), ha rivendicato il salario anche per il mese di marzo 2010. Su questo punto la decisione del Pretore resiste alla critica.\n4. Contrariamente a quanto preteso dalla reclamante, il fatto per il primo giudice di averla condannata a pagare, oltre allo stipendio del mese di febbraio anche quello del mese di marzo 2010, non costituisce un giudizio ultra petita, avendo questi agito nell'ambito dei poteri riservatigli dall'art. 417 cpv. 1 lett. c CPC ticinese. Questo disposto conferisce infatti al giudice la facoltà di procedere d'ufficio a tutte le indagini necessarie per stabilire i fatti decisivi di causa, non essendo vincolato dalle domande di prova delle parti. Alle stesse compete sempre l'obbligo di produrre la documentazione e le prove a sostegno delle loro argomentazioni, nondimeno il giudice può indagare sulla vera fattispecie, in particolare sulla verità e la completezza dei fatti, potendo fondare il suo giudizio su circostanze sulle quali le parti non hanno fondato le loro tesi e potendo prendere in considerazione anche prove non proposte nel processo (Cocchi/Trezzini, CPC annotato e massimato, Lugano 2000, n. 1 e 963 ad art. 417).\nIn concreto, dall'istruttoria è chiaramente emerso che la lettera di licenziamento 28 gennaio 2010 è stata consegnata all'istante nel corso del successivo mese di febbraio 2010. Ciò è stato confermato da __________ la quale, ancorché sentita senza delazione di giuramento, ha riferito di aver redatto personalmente la lettera di licenziamento per tutti i dipendenti della convenuta (lei medesima, l'istante, __________ e __________) e che questa lettera “portava la data del 15 febbraio (circa) 2010, ma era retrodatata al 28 gennaio 2010“ (cfr. deposizione dell'11 ottobre 2010, verbali pag. 2). Anche __________ ha confermato che “nel mese di febbraio 2010 è stata data la disdetta di lavoro a tutti i dipendenti della RE 1. Ci è stata consegnata a tutti una lettera retrodatata…la disdetta è stata consegnata a tutti i dipendenti il medesimo giorno” (cfr. deposizione del 14 dicembre 2010, verbali pag. 2 e 3). Ciò posto, il fatto per il primo giudice di essersi basato su queste emergenze processuali per accogliere la richiesta dell'istante intesa al pagamento del salario del mese di marzo 2010, ancorché formulata con le conclusioni di causa che la convenuta non ha peraltro contestato (Cocchi/Trezzini, CPC annotato e massimato, Appendice 2000/2004, n. 12 e 565 ad art. 417), non può essere censurato avendo questi agito nell'ambito dei poteri riconosciutigli dall'art. 417 cpv 1 lett. c CPC ticinese.\nPer di più, la reclamante non ha contestato la retrodatazione della disdetta e la consegna della medesima al lavoratore il 15 febbraio 2010, di modo che l'estensione della domanda dell'istante anche al salario del mese di marzo 2010 non avrebbe dovuto sorprenderla, essendo il risultato della semplice applicazione dell'art. 335c cpv. 1 CO (Favre/Munoz/Tobler, Le contrat de travail, Code annoté, 2010, n. 1.1 ad art. 335c CO). Ne discende che il reclamo, che non ha evidenziato né un'errata applicazione del diritto e neppure un accertamento manifestamente errato dei fatti, deve essere respinto.\n5. La procedura nelle azioni derivanti da contratto di lavoro è gratuita salvo in caso di temerarietà, non data in concreto (art. 115 CPC). L'opponente, che ha presentato osservazioni per il tramite di un patrocinatore, ha diritto a un'adeguata indennità per ripetibili.\nPer questi motivi,\ndecide: 1. Il reclamo è respinto.\n2. Non si prelevano tasse o spese per il presente giudizio. RE 1 rifonderà a CO 1 fr. 350.– per ripetibili.\n3. Notificazione a:\n|\n|\n–; –.\n|\nComunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.\nPer la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello\nIl presidente La vicecancelliera\nRimedi giuridici"}