{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-05-14", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2011-42_2012-05-14.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=111355&nX40_KEY=4921772&nTrefferzeile=84&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "a90a49930461b0f95c904e1695328ca4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.2011.42"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 14.05.2012 16.2011.42"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contratto di lavoro - facoltà di indagine del giudice - data di validità della disdetta - consegna effettiva"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 20:40:41", "Checksum": "e7e7e752c5bcd9f61236d3ef38a92360", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 14.05.2012 16.2011.42\nRegesto:\nContratto di lavoro - facoltà di indagine del giudice - data di validità della disdetta - consegna effettiva\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n. |\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nGiani, presidente, Epiney-Colombo e Fiscalini |\n|\nvicecancelliera: |\nPetralli Zeni |\nsedente per statuire sul reclamo 30 giugno 2011 presentato da\n|\n|\nRE 1\n|\n|\n|\n|\ncontro la sentenza emessa il 17 giugno 2011 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Città nella causa n. DI.2010.96 (contratto di lavoro) promossa con istanza 20 maggio 2010 da |\n|\n|\n|\nCO 1\n|\n||\n|\n|\n|\n|\n|\nesaminati gli atti\nritenuto\nin fatto: A. CO 1 è stato assunto alle dipendenze della RE 1, ditta attiva nella ricerca di personale domestico, in qualità di “__________” dal 21 settembre 2009 con uno stipendio mensile lordo di fr. 3500.– oltre alla tredicesima. Con scritto 28 gennaio 2010 la datrice di lavoro ha disdetto il contratto per il successivo 28 febbraio non avendo ottenuto le necessarie autorizzazioni per poter esercitare l'attività di collocatrice di personale domestico nel Cantone Ticino. L'11 marzo 2010 il lavoratore ha sollecitato il pagamento del salario relativo al mese di febbraio 2010 oltre alla tredicesima e alle vacanze non godute nel 2010, per un importo complessivo di fr. 3977.13 netti che la RE 1 non ha soluto. Anzi, essa ha fatto notificare a CO 1 il precetto esecutivo n. __________ dell'UEF di Bellinzona per l'incasso di fr. 767.60 oltre accessori sulla base di una ”denuncia querela al ministero pubblico del 22.03.2010”.\nB. Con istanza 20 maggio 2010 CO 1 ha convenuto RE 1 davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Città per ottenere il pagamento di fr. 3977.13 netti oltre interessi del 5% dal 28 febbraio 2010, chiedendo inoltre l'annullamento della procedura esecutiva poiché infondata. All'udienza del 30 giugno 2010, indetta per la discussione, la convenuta ha proposto di respingere l'istanza contestando la sussistenza di un credito a favore del lavoratore al quale sarebbe stato versato quanto di sua spettanza. Essa ha inoltre chiesto il rigetto dell'opposizione interposta dall'istante al citato precetto esecutivo notificatogli per la restituzione di rimborsi spese da questi percepiti in eccedenza.\nEsperita l'istruttoria le parti hanno presentato delle conclusioni.\nC. Statuendo il 17 giugno 2011 il Pretore, dopo avere accertato che la lettera di licenziamento era stata retrodatata al 28 gennaio 2010 ma consegnata al dipendente solo il 15 febbraio 2010, ha ritenuto efficace la disdetta per la fine del mese di marzo 2010, e ha così accolto la richiesta dell'istante intesa al pagamento dei salari dei mesi di febbraio e marzo 2010 oltre alla tredicesima, non riconoscendo nulla per vacanze non godute. Quanto all'importo posto in esecuzione dalla convenuta, il primo giudice non ha ritenuto provato nessun credito a favore della stessa per pretesi prelievi indebiti da parte del lavoratore.\nD. Con reclamo 30 giugno 2011 RE 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento. La reclamante rimprovera al primo giudice di aver erroneamente valutato i fatti ed erroneamente applicato il diritto, ritenendo valida la disdetta del contratto solo per la fine del mese di marzo 2010 nonostante l'istante non abbia mai allegato tale circostanza, non avendo mai preteso che la lettera di licenziamento del 28 gennaio 2010 gli fosse stata consegnata solo il 15 febbraio 2010. Essa sostiene quindi che riconoscendo all'istante una mensilità nemmeno rivendicata il primo giudice si è sospinto ultra petita. Con decreto del 6 luglio 2011 il presidente della Camera ha respinto la domanda di concessione dell'effetto sospensivo al reclamo. Nelle sue osservazioni del 18 luglio 2011 CO 1 ha proposto il rigetto del reclamo.\nConsiderando\nin diritto: 1. Fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, i procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore del Codice di diritto processuale civile svizzero continuano a essere regolati dalla legge anteriore (art. 404 cpv. 1 CPC). Alle impugnazioni si applica invece il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie la sentenza del Pretore è stata emanata il 17 giugno 2011 sicché il reclamo soggiace alla legge nuova. Presentato contro una “decisione inappellabile di prima istanza finale” (art. 319 lett. a CPC) e in una causa con valore litigioso inferiore a fr. 10 000.– (art. 48 lett. d n. 1 LOG), il reclamo, tempestivo, è sotto questo profilo ricevibile.\n2. Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che il reclamante non può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente la propria opinione a quella del primo giudice (DTF 136 II 494 consid. 2.8; 134 II 351 consid. 3; 133 III 589 consid. 4.1), bensì deve dimostrare, attraverso un'argomentazione chiara e dettagliata, che l'autorità inferiore ha emanato una decisione manifestamente insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed equità (DTF 135 V 4 consid. 1.3, con rinvii). Non basta segnatamente che il reclamante affermi l'arbitrarietà della decisione impugnata adducendo considerazioni generiche (DTF 133 III 591 consid. 2)."}