Nella fattispecie essa non indica nemmeno per ordine di grandezza quale riduzione delle ripetibili essa chieda rispetto all'importo stabilito dal Pretore. Già di primo acchito la pretesa si rivela così irricevibile. 6. Le spese processuali seguono la soccombenza della reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si assegnano ripetibili ai convenuti ai quali il reclamo non è stato intimato per osservazioni. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, decide: 1. Il reclamo è respinto. 2. Gli oneri processuali, di complessivi fr. 200.–, sono posti a carico a carico della reclamante. 3. Notificazione a: | | –; –. | Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.