La reclamante contesta inoltre l'ammontare delle ripetibili riconosciute ai convenuti, definito esorbitante “a fronte di una totale assenza di interventi da parte della controparte che si è limitata a contestare la cancellazione (per poter ottenere una controprestazione) in occasione di un'unica udienza”. Ora, trattandosi di una contestazione di natura pecuniaria, la reclamante non può limitarsi a richieste indeterminate, ma deve cifrare le sue pretese (DTF 137 III 619 consid. 4.3 con riferimenti). Nella fattispecie essa non indica nemmeno per ordine di grandezza quale riduzione delle ripetibili essa chieda rispetto all'importo stabilito dal Pretore.