Se non che, nulla essa ha più intrapreso dopo il 3 febbraio 2009, per quanto sarebbe bastato scrivere due righe al Pretore comunicandogli che le trattative erano rimaste senza esito. Se ne conclude che, privo di consistenza, su questo punto il reclamo è destinato all'insuccesso. 5. La reclamante contesta inoltre l'ammontare delle ripetibili riconosciute ai convenuti, definito esorbitante “a fronte di una totale assenza di interventi da parte della controparte che si è limitata a contestare la cancellazione (per poter ottenere una controprestazione) in occasione di un'unica udienza”.