11.2006.120 del 28 febbraio 2007, consid. 5). c) Ora, ci si può chiedere se la reclamante possa beneficiare di atti processuali compiuti in un'altra causa, ancorché in caso di congiunta istruttoria (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 21 ad art. 351). La questione può rimanere indecisa giacché in ogni caso essa non giova all'interessata. Il fatto che, fallite le trattative, il Pretore avrebbe proseguito con l'istruttoria su semplice istanza significava unicamente che nel frattempo il primo giudice non avrebbe continuato l'assunzione delle prove.