Se le trattative non fossero riuscite, “su semplice istanza di parte” il Pretore avrebbe convocato i testimoni già ammessi con ordinanza sulle prove del 4 dicembre 2000 (act. XXIX). Non risulta che il Pretore abbia formalmente sospeso la causa a norma dell'art. 107 CPC ticinese né consta una richiesta in tal senso dell'una o degli altri. In circostanze del genere la perenzione processuale è continuata a decorrere (Cocchi/ Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 30 ad art. 351; I CCA, sentenza inc. 11.2006.120 del 28 febbraio 2007, consid.