11.2010.144 del 10 gennaio 2011, consid. 3). b) All'udienza del 3 febbraio 2009, indetta dal Pretore per “incombenti”, si è tenuta dapprima una breve discussione nel corso della quale l'attrice e i convenuti non preclusi (__________e __________) hanno riassunto a quali condizioni sarebbero stati d'accordo di transigere. L'attrice si era riservata – come detto – di valutare la situazione (sopra, lett. H). Se le trattative non fossero riuscite, “su semplice istanza di parte” il Pretore avrebbe convocato i testimoni già ammessi con ordinanza sulle prove del 4 dicembre 2000 (act.