In tutti gli altri casi la presunzione del cpv. 2 si compiva di diritto e aveva carattere assoluto, non potendo essere infirmata da prove contrarie (Rep. 1982 pag. 132; I CCA, sentenza inc. 11.2011.19 del 27 novembre 2012, consid. 3). Invano la reclamante evoca di conseguenza, nella fattispecie, un interesse concreto e attuale alla continuazione del processo. Fermo restando che, comunque sia, l'art. 351 CPC ticinese non impediva alla parte attrice di reintrodurre un'azione identica (sentenza del Tribunale federale 5C.5/1993 del 9 marzo 1993; I CCA, sentenza inc. 11.2010.144 del 10 gennaio 2011, consid.